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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.5. in Assemblea riferita al C. 804

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/07/2018  [ apri ]
1.5.

  Dopo il comma 6-quater, inserire i seguenti:
  6-quinquies. Al fine di velocizzare le procedure e assicurare la massima trasparenza di atti e contrastare fenomeni corruttivi nella fase della ricostruzione, e nell'ambito di un costante rapporto con la struttura commissariale e con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, in ciascuna delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, è istituita una sede distaccata dell'Autorità di nazionale anticorruzione (ANAC). A tal fine l'ANAC può provvedere a distaccare proprio personale presso dette sedi, ed è altresì autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato nel limite massimo complessivo di dodici unità di personale.
  6-sexies. A copertura degli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione, nei limiti di due milioni di euro annui, del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229.

1.5.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) acquisire informazioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari e delle strutture investigative competenti in materia nonché sulle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono;

1.5.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) acquisire informazioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari e delle strutture investigative competenti in materia e verificare l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono;