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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.40. in Assemblea riferita al C. 804

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/07/2018  [ apri ]
1.40.
(inammissibile limitatamente al comma 6-septies e alla parte consequenziale)

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Con riferimento ai territori dell'isola di Ischia interessata dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, nei comuni interessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 29/08/2017, prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei ministri del 22/02/2018, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti alla ricostruzione di edifici in tutto o in parte crollati o demoliti per effetto del sisma, sono assentiti mediante segnalazione certificata di inizio attività, purché sia possibile comprovare l'originaria consistenza dell'immobile interessato attraverso qualsivoglia strumento idoneo allo scopo.
  6-sexies. In conformità a quanto stabilito dalla lettera A.29 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, per gli interventi di cui al comma 1 è escluso l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004, sempre che gli stessi siano realizzati entro dieci anni dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e non determinino difformità rispetto all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro pianivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici.
  6-septies. Nei comuni di cui al comma 1, per gli immobili oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724, e 23 novembre 2003, n. 326, sono assentibili gli interventi edilizi diretti a garantirne l'integrità e la conservazione, anche mediante demolizione e fedele ricostruzione; in tale ultimo caso, il Comune, adotta ogni definitiva determinazione sulla domanda di condono pendente entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato, utilizzando l'istituto della conferenza regionale di cui al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, con applicazione dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  6-octies. Gli interventi previsti dai commi precedenti relativi ad immobili esistenti alla data del 21 agosto 2017 e ricadenti in aree dichiarate inedificabili solo successivamente a detta data, sono comunque consentiti.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 24 agosto 2016, inserire le seguenti: nonché delle popolazioni dei comuni dell'isola di Ischia interessate dal terremoto del 21 agosto 2017.