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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.107. in Assemblea riferita al C. 804

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/07/2018  [ apri ]
1.107.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Al fine di sopperire ai costi già affrontati dai soggetti di cui al comma 1 relativi a tutti gli interventi effettuati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per soddisfare le impellenti esigenze abitative, tra le quali l'acquisto o noleggio delle soluzioni abitative d'emergenza, i costi occorsi per la costruzione di tali strutture, a fronte di fatture documentabili, e i costi di cui al comma 3, il contributo di autonoma sistemazione, di cui all'articolo 3 e seguenti dell'ordinanza n. 388 del 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile, verrà corrisposto sino alla copertura totale dei costi documentati dal richiedente. Qualora il cittadino, beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di strumenti pubblici di assistenza all'emergenza abitativa quale l'assegnazione di SAE, abbia realizzato in passato gli interventi di cui al comma 1, deve entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto procedere alla rimozione o demolizione della struttura emergenziale o optare per la rinuncia al SAE. I costi dell'eventuale demolizione saranno rimborsati dallo Stato al 50 per cento in 5 anni dalla presentazione del documento certificante l'avvenuta demolizione.