stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1-septies.06. in Assemblea riferita al C. 804

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/07/2018  [ apri ]
1-septies.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Emilia-Romagna Lombardia, interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

  1. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2020, nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.

  Conseguentemente, al titolo del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.