stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1-quinquies.01. in Assemblea riferita al C. 804

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/07/2018  [ apri ]
1-quinquies.01.

  Dopo l'articolo 1-quinquies aggiungere i seguenti:

Art. 1-quinquies.1.
(Istituzione fascicolo del fabbricato).

  1. Le regioni in collaborazione con gli enti locali del territorio colpito dagli eventi sismici di cui al presente provvedimento, entro il 31 dicembre 2018, adottano misure finalizzate a rendere obbligatoria, anche in via sperimentale, l'istituzione del fascicolo del fabbricato relativamente ad ogni immobile, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale, di proprietà privata che abbia avuto accesso ai contributi, di cui al presente decreto-legge, per la ristrutturazione o ricostruzione post terremoto.
  2. Le regioni adottano disposizioni in materia di tempistica per l'aggiornamento del fascicolo del fabbricato con una cadenza non superiore a tre anni.
  3. Il fascicolo del fabbricato contiene le informazioni attinenti la costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze, l'attestato di Prestazione Energetica (APE), registra gli interventi di adeguamento antisismico, le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni forma di lavoro eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:
   a) la localizzazione del bene immobile;
   b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;
   c) le planimetrie e i grafici o, in loro assenza, un rilievo geometrico, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;
   d) l'epoca di costruzione, il sistema e i materiali utilizzati;
   e) la situazione catastale storica e corrente;
   f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;
   g) gli interventi di adeguamento antisismico;
   h) l'attestato di Prestazione Energetica (APE)
   i) le segnalazioni al proprietario e alle amministrazioni di eventuali elementi di criticità statica, sismica e idrogeologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;
   l) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni;
   m) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo.

  4. La predisposizione del fascicolo del fabbricato e il suo aggiornamento sono svolti per unità immobiliare in base ad un'istanza scritta presentata dal soggetto responsabile al competente ufficio comunale.
  5. Alla predisposizione del fascicolo del fabbricato provvede un professionista incaricato dal proprietario dell'immobile.
  6. Il professionista di cui al comma 5 trasmette il fascicolo del fabbricato al competente ufficio comunale, unitamente ad una relazione tecnica sulle risultanze dell'istruttoria che asseveri la conformità e la sicurezza dell'immobile, dai rischi sismici e idrogeologici, ovvero che evidenzi rilievi critici e della relazione tecnica di certificazione energetica che ne attesti la prestazione energetica (APE).
  7. Il comune, sulla base del fascicolo del fabbricato e della relazione tecnica di cui al comma 6, entro sei mesi dalla trasmissione degli stessi, può:
   a) provvedere al rilascio del fascicolo del fabbricato, il quale costituisce titolo di agibilità sismica;
   b) invitare il soggetto responsabile ad assumere determinati provvedimenti, con particolare attenzione ai rischi sismici e geologici, senza i quali non può essere rilasciato il fascicolo del fabbricato, fissando a tal fine un termine per l'eventuale integrazione degli elementi conoscitivi ovvero per l'ultimazione dei lavori. Il termine non può essere comunque superiore a un anno;
   c) adottare un provvedimento di diniego al rilascio del fascicolo del fabbricato, dichiarare la totale inagibilità dell'immobile ed ordinare lo sgombero dello stesso.

  8. Il rilascio del fascicolo del fabbricato determina l'automatico aggiornamento catastale, nonché il riconoscimento a favore del soggetto responsabile di un indennizzo in relazione ai pregiudizi verificatisi in danno all'immobile che derivano da una calamità naturale di qualsiasi tipologia.
  9. Il fascicolo del fabbricato è tenuto a cura del soggetto responsabile, il quale fornisce copia del fascicolo o della scheda di cui al comma 12 all'amministrazione pubblica o al conduttore dell'immobile che ne facciano richiesta. I medesimi documenti sono altresì forniti ai tecnici delle ditte incaricate di compiere lavori innovativi o manutentivi sull'immobile.
  10. La produzione del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato, è condizione per il rilascio di ogni tipo di autorizzazione o certificazione di competenza comunale che ineriscono all'intero fabbricato o a singole parti dello stesso. A decorrere dal 1o gennaio 2019, al momento della stipula o del rinnovo di un contratto di locazione e parimenti in caso di alienazione del fabbricato o di singole parti dello stesso, il proprietario ovvero l'amministratore del condominio rendono apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente disposizione.
  11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il fascicolo del fabbricato è obbligatorio per tutti gli immobili in costruzione ed è condizione per l'ottenimento della abitabilità e agibilità degli stessi.
  12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema tipo del fascicolo del fabbricato e sono indicati, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso nel rispetto dei princìpi e dei criteri fissati dal presente articolo. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto anche su supporto informatico e sulla base delle informazioni ivi contenute è redatta una scheda che riassuma le principali caratteristiche dell'immobile.

Art. 1-quinquies 2.
(Detrazione di imposta).

  1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2018, relative all'elaborazione del fascicolo del fabbricato e alle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1-quinquies.1, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi a carico dei contribuenti.

Art. 1-quinquies 3.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1-quinquies.1, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021 e di 3 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. All'onere derivante dalla disposizione di cui all'articolo 1-quinquies.2, valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.