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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 02.03. in Assemblea riferita al C. 804

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/07/2018  [ apri ]
02.03.

  Dopo l'articolo 02, aggiungere il seguente:

Art. 02-bis.
(Misure di semplificazione nella ricostruzione delle Chiese).

  1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 5, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché delle chiese e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto, qualora le opere di ricostruzione richiedano uno stanziamento inferiore a cinquecentomila euro per il singolo immobile»;
   b) all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d)».

  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per il 2018, 30 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021 e 17 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.