Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A integrazione delle risorse per l'assegno unico di cui alla presente legge, sono altresì destinate le risorse assegnate all'attuazione del «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio annuale. Annualmente sono, di conseguenza, adottati appositi provvedimenti normativi finalizzati ad assegnare le suddette risorse inutilizzate, per le finalità di cui al presente comma.