Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Qualora non sia possibile garantire alle famiglie un sensibile miglioramento del beneficio economico conseguente all'erogazione dell'assegno unico, rispetto ai benefici complessivamente garantiti dalle disposizioni oggetto delle abrogazioni di cui al comma 1, entro dodici mesi si provvede a integrare gli importi dell'assegno medesimo, utilizzando le risorse di cui al successivo comma 1-ter.
1-ter. A decorrere dall'anno 2022, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, a integrazione dell'importo dell'assegno unico di cui alla presente legge, sono stanziati ulteriori 2.000 milioni di euro annui a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 15 gennaio 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.