Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno unico di cui all'articolo 2, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefìci che spetterebbero, nel medesimo anno, per effetto delle disposizioni abrogate dal comma 1. In questo caso, detto assegno è integrato fino a concorrenza dell'importo di questi ultimi.