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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.2. in Assemblea riferita al C. 687-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/07/2020  [ apri ]
3.2.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno unico di cui all'articolo 2, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefìci che spetterebbero, nel medesimo anno, per effetto delle disposizioni abrogate dal comma 1. In questo caso, detto assegno è integrato fino a concorrenza dell'importo di questi ultimi.