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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.03. in Assemblea riferita al C. 687-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/07/2020  [ apri ]
3.03.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Dote unica per l'adozione internazionale di minori)

  1. È istituita una dote per ogni famiglia che procede all'adozione di minori stranieri, ai sensi del Titolo III della legge n. 184 del 1983, nella misura di euro 10.000 per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo nazionale per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  2. Nei confronti dei beneficiari della dote di cui al precedente comma, non si applica la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera 1-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
  3. Nei confronti dei beneficiari della dote di cui al comma 1, non si rinnova per gli anni successivi il rimborso di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2018, concernente la concessione del rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi residenti nel territorio nazionale nonché per i cittadini italiani adottivi residenti all'estero per l'adozione per gli anni 2012/2017.
  4. È autorizzata la spesa di euro 15 milioni annui a valere sul Fondo nazionale per le adozioni internazionali istituito all'articolo 1, comma 152, della legge n. 311 del 2004.