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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.02. in Assemblea riferita al C. 687-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/07/2020  [ apri ]
3.02.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia)

  1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per le pari opportunità e la famiglia, è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui ai commi seguenti.
  2. Il reddito familiare è determinato sommando i redditi prodotti dai coniugi, non legalmente o effettivamente separati, dai figli legittimi o legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, affiliati ed affidati, minori di età o perennemente invalidi al lavoro, e da quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, nonché dalle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore a quello dell'assegno sociale vigente nell'anno di produzione del reddito. Non si considerano i redditi esclusi nella valutazione del diritto all'assegno sociale.
  3. Il reddito familiare, come determinato ai sensi del comma 2, è diviso per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia nelle seguenti misure:
   a) 1 per il primo percettore di reddito;
   b) 0,65 per il coniuge;
   c) 0,5 per il primo figlio;
   d) 1 per il secondo e il terzo figlio;
   e) 0,5 per i figli seguenti e per le altre persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

  4. L'imposta familiare è calcolata applicando al reddito, come determinato ai sensi del comma 2, le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.
  5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 individua, tenendo conto delle peculiari esigenze di tutela fiscale dei nuclei familiari con figli le soglie di esenzione da applicare al reddito familiare e l'importo delle detrazioni applicabili all'imposta familiare come determinata ai sensi del comma 4, con riferimento alle fattispecie già previste per il trattamento fiscale a base individuale.
  6. I contribuenti hanno facoltà di optare, per ogni dichiarazione dei redditi, per il trattamento fiscale a base individuale. Il decreto legislativo di cui al comma 1 definisce le modalità di esercizio della facoltà di opzione, con particolare riguardo alle modalità di accesso al trattamento tributario sulla base del quoziente familiare per i lavoratori dipendenti i cui redditi sono assoggettati a tassazione tramite ritenuta alla fonte.
  7. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.