Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconoscimento per ciascun figlio con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un assegno mensile maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b), in misura non inferiore al 40 per cento e senza il limite del compimento del ventunesimo anno di età per l'importo di cui alla lettera b).