Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquies.
(Clausola di invarianza finanziaria).
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.