Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Campagna di informazione).
1. Al fine di rafforzare la campagna di prevenzione, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, disciplina con proprio provvedimento la facoltà per nidi e scuole dell'infanzia di informare entro trenta minuti dal previsto orario d'ingresso i genitori dei bambini, o chi ne fa le veci, dell'assenza degli stessi.