Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Campagna informativa).
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e della salute, nell'ambito degli stanziamenti dedicati alle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede ad una specifica campagna di informazione, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, in merito alla installazione nei veicoli dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini previsto dall'articolo 1, e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa.