Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Sanzioni).
1. In merito alle sanzioni concernenti la mancata applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano quelle già previste dall'articolo 172 del Nuovo codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.