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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.02. in IX Commissione in sede legislativa riferita al C. 651

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/08/2018  [ apri ]
1.02.
approvato

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Informazione ai genitori sull'assenza dalle scuole).

  1. Al fine di prevenire gli episodi di abbandono dei bambini nei veicoli al momento dell'ingresso a scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con le quali i genitori, o comunque chi esercita la responsabilità genitoriale, dei bambini che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia sono tempestivamente informati dell'assenza degli stessi.

I Relatori
1.02.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Informazione ai genitori sull'assenza dalle scuole).

  1. Al fine di prevenire gli episodi di abbandono dei bambini nei veicoli al momento dell'ingresso a scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con le quali i genitori, o comunque chi esercita la responsabilità genitoriale, dei bambini che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia sono tempestivamente informati dell'assenza degli stessi.

I Relatori