Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter.
(Informazione ai genitori sull'assenza dalle scuole).
1. Al fine di prevenire gli episodi di abbandono dei bambini nei veicoli al momento dell'ingresso a scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con le quali i genitori, o comunque chi esercita la responsabilità genitoriale, dei bambini che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia sono tempestivamente informati dell'assenza degli stessi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter.
(Informazione ai genitori sull'assenza dalle scuole).
1. Al fine di prevenire gli episodi di abbandono dei bambini nei veicoli al momento dell'ingresso a scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con le quali i genitori, o comunque chi esercita la responsabilità genitoriale, dei bambini che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia sono tempestivamente informati dell'assenza degli stessi.