Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Campagne di informazione e sensibilizzazione).
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provvede a informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini previsto dall'articolo 1 e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa, nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Campagne di informazione e sensibilizzazione).
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provvede a informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini previsto dall'articolo 1 e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa, nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.