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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.1. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 478

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2019  [ apri ]
7.1.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Misure per il contrasto della povertà educativa e culturale)

  1. Per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati attraverso l'istituzione della «Carta della cultura». I libri acquistati con il contributo statale sono destinati al consumo personale dei soggetti di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  2. La contribuzione di cui al comma 1 si realizza mediante l'assegnazione di una carta elettronica di un importo nominale pari a euro 100, utilizzabile entro un anno dal suo rilascio, intestata al titolare utilizzabile nei pagamenti per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali il fondo «Carta della cultura» e sono definiti i requisiti per ottenere l'assegnazione della carta e le modalità di attribuzione e di utilizzo della stessa. Il Fondo opera sino a concorrenza delle risorse assegnate ai sensi del presente articolo.
  3. Sono conferiti al Fondo di cui al comma 2 i proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, comunque destinati allo Stato per il conseguimento delle finalità del Fondo. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite anche le modalità di conferimento di somme al Fondo da parte di privati ai sensi del presente comma.
  4. Per i fini di cui al presente articolo, le imprese possono destinare alle finalità del fondo di cui al comma 2 parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le imprese che destinano alle finalità del fondo almeno l'1 per cento del loro volume di affari sono autorizzate ad utilizzare un logo del Ministero dei beni e delle attività culturali che certifica il loro impegno nella lotta contro la povertà educativa e culturale.
  5. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 3 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della destinazione al Fondo.
  6. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, entro il limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle risorse individuate all'articolo 12, comma 3-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 12,
   a) al comma 1, sostituire le parole: Salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, pari a 5.150.000 euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: Salvo quanto previsto, con riferimento agli articoli 5, 6, 7 e 11, dai commi 2, 3, 3-bis e 4 del presente articolo, agli oneri derivanti dalle altre disposizioni della presente legge, pari a 4.150.000 euro annui a decorrere dal 2020.
   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 1o gennaio 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.