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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.300. in Assemblea riferita al C. 478-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/07/2019  [ apri ]
2.300.
approvato

  All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: prevedendo fino alla fine del periodo medesimo con le seguenti: da attuare nei limiti della dotazione del Fondo, di cui al comma 5-bis;
   sostituire il comma 2 con il seguente: Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato anche in mancanza del predetto parere;
   al comma 4, dopo le parole: industria editoriale, inserire le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Ai fini dell'attuazione del Piano d'azione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, con una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
   al comma 6, dopo le parole: 150.000 euro annui inserire le seguenti: a decorrere dall'anno 2020;
   sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, sostituire le parole da: Le regioni fino a: danno attuazione con le seguenti: I comuni e le regioni, nell'esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono;
    al comma 2, sostituire le parole da: sono previsti: fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: gli enti e gli altri soggetti pubblici di cui al comma 1 possono prevedere, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, specifici finanziamenti.

  Conseguentemente:
   all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, dopo le parole: 500.000 euro annui inserire le seguenti: a decorrere dall'anno 2020;
    sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

  Conseguentemente:
   all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, ciascuna scuola polo può, avvalendosi delle eventuali risorse rese disponibili per l'attuazione dei patti locali per la lettura ai sensi dell'articolo 3, comma 2, nonché di quelle già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle concernenti l'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
    al comma 3, lettera a), sostituire la parola: promuove con la seguente: promuovere e le parole da: I predetti progetti fino alla fine della lettera medesima, con le seguenti: I predetti progetti possono essere realizzati anche con l'utilizzo dei materiali delle Teche della società RAI – Radiotelevisione italiana;
    al comma 3, lettera b), sostituire la parola: organizza con la seguente: organizzare e sopprimere le parole da: A tal fine fino alla fine della lettera medesima;
    dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Ai fini dell'attuazione della lettera b) del comma 3, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
    sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente:
   all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Ai fini dell'assegnazione della Carta di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo «Carta della cultura», con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da integrare con gli importi ad esso destinati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per l'assegnazione della Carta e le modalità di rilascio e di utilizzo della stessa nei limiti della dotazione del Fondo di cui al periodo precedente;
    al comma 3 sopprimere il secondo periodo;
    sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Gli importi destinati alle finalità del Fondo di cui al comma 1 ai sensi dei commi 3 e 4 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo medesimo;
    sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente:
    all'articolo 9, sopprimere i commi 3, 4 e 5.

  Conseguentemente:
   all'articolo 10, comma 5, sostituire le parole: a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: per la finanza pubblica.

  Conseguentemente:
   all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1 sostituire le parole: è incrementata di 3.750.000 euro con le seguenti: è incrementata di 3.250.000 euro e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020;
    sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente: Art. 11-bis. – (Abrogazioni) – 1. A decorrere dall'anno 2020, sono abrogati:
    a) il comma 318 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
    b) il decreto interministeriale 3 maggio 2018, n. 227.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, sostituire i commi da 1 a 5 con il seguente:
    1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 5-bis e 6, 4, comma 1, 6, comma 3-bis, 7, comma 2, e 11, comma 1, pari a 10.250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 9.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
   a) quanto a 5.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
   b) quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione prevista dall'articolo 11-bis, comma 1, lettera a);
   c) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4 bis, del Regolamento