Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni politiche)
1. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano, per le prossime elezioni politiche, anche ai partiti o gruppi politici che abbiano presentato candidature alle ultime elezioni per la Camera dei deputati in almeno due terzi delle circoscrizioni o alle ultime elezioni europee ed abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale.