Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Incremento della spesa per la difesa e legata al settore militare)
1. A decorrere dal 2022, le risorse finanziarie stanziate per la spesa annuale complessiva del settore difesa, come comprensiva dei contributi messi a disposizione del Ministero della difesa e della quota effettivamente destinata alle forze armate, non potranno essere inferiori al 3,5 per cento del totale del bilancio finale dello Stato.