Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 9-bis, 9-bis.1, 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quater.1, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, 9-novies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, si applicano in modo analogo agli italiani e agli immigrati che giungono sul suolo nazionale in violazione delle norme vigenti, senza alcuna discriminazione.