Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di potenziare la risposta alle emergenze sociali e umanitarie, inclusa la crisi in Ucraina, gli enti riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo tra Italia e Sovrano Militare Ordine di Malta fatto a Roma il 17 maggio 2012 sono equiparati agli enti del terzo settore ai fini della realizzazione di iniziative di assistenza e di solidarietà finanziate da amministrazioni pubbliche.