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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.01.  nelle commissioni riunite III-IV in sede referente riferita al C. 3491

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/03/2022  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di minori provenienti dall'Ucraina)

  1. Fino alla data del 31 dicembre 2022 e comunque fino alla conclusione dello stato di emergenza connesso alla crisi ucraina i tribunali per i minorenni hanno facoltà di disporre l'affidamento temporaneo familiare dei soggetti minorenni sfollati provenienti dall'Ucraina.
  2. Le famiglie residenti in Italia che intendono accogliere un minore proveniente dall'Ucraina, presentano dichiarazione di disponibilità al comune presso il quale hanno residenza.
  3. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono, entro i 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, le seguenti attività:

   a) informazione sull'affido e sulle relative procedura;

   b) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria dei soggetti affidatari, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un affido, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento;

   c) redazione di una relazione sugli elementi acquisiti e una valutazione di idoneità o inidoneità all'accoglimento di minori in affidamento.

  4. I comuni redigono e aggiornano periodicamente una lista dei nuclei familiari idonei all'affido di minori provenienti dall'Ucraina che trasmettono al tribunale per i minorenni competente territorialmente.
  5. Il tribunale per i minorenni dispone, con provvedimento motivato, l'affidamento fissandone le modalità e la durata che comunque non può superare i sei mesi, salvo la facoltà di proroga.
  6. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al tribunale per i minorenni ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione trimestrale sull'andamento dell'affido.