Sopprimere l'articolo 2.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Fondo per il sostegno alle imprese nazionali con attività commerciali di esportazione in Ucraina e nella Federazione Russa)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dalla guerra in Ucraina con finanziamenti a fondo perduto, è istituito per l'anno 2022 un fondo pari a un importo di 12 milioni di euro.
2. L'accesso al fondo, di cui al comma 1, è consentito esclusivamente alle imprese aventi sede in Italia che nell'anno 2021 hanno condotto attività commerciali di esportazione pari o superiori al 20 per cento del proprio fatturato, a esclusione di beni o servizi di tipologia militare, in Ucraina o nella Federazione Russa.
3. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze sono indicate le disposizioni per l'erogazione del fondo di cui al comma 1.