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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.17.  nelle commissioni riunite III-IV in sede referente riferita al C. 3491

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/03/2022  [ apri ]
1.17.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere l'articolo 1;

   b) sopprimere l'articolo 2.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Fondo per il sostegno alle imprese nazionali con attività commerciali di esportazione in Ucraina e nella Federazione Russa)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dalla guerra in Ucraina con finanziamenti a fondo perduto, è istituito per l'anno 2022 un fondo pari a un importo di 165,4 milioni di euro.
  2. L'accesso al fondo, di cui al comma 1, è consentito esclusivamente alle imprese aventi sede in Italia che nell'anno 2021 hanno condotto attività commerciali di esportazione pari o superiori al 20 per cento del proprio fatturato, a esclusione di beni o servizi di tipologia militare, in Ucraina o nella Federazione Russa.
  3. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le disposizioni per l'erogazione del fondo di cui al comma 1.