Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. In relazione all'emergenza della crisi in Ucraina, il fondo per esigenze di difesa nazionale, di cui all'articolo 615 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, recante codice dell'ordinamento militare, è incrementato di 500 milioni di euro a decorrere dal 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.