All'emendamento 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso Art. 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, ad uso esclusivamente difensivo.;
b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Sono esclusi dall'elenco di cui al comma 2 i materiali di armamento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185.