All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Per gli anni 2022 e 2023, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili sono autorizzati ad utilizzare durante il periodo emergenziale combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fermo restando i vigenti valori limite di emissione in atmosfera di cui alle rispettive autorizzazioni.