All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-ter, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a finanziare le spese connesse all'assistenza sanitaria e all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, in favore dei cittadini ucraini di cui al comma 1. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e province autonome in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente secondo una ripartizione da definire sulla base di apposita intesa in sede di conferenza permanete per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottarsi entro il 31 marzo 2022.
7-ter. Agli oneri derivanti al comma 7-bis, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.