All'emendamento 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso Art. 2-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.