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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.2.0100.36.  nelle commissioni riunite III-IV in sede referente riferita al C. 3491

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/03/2022  [ apri ]
0.2.0100.36.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), dopo il capoverso Art. 5-bis, inserire il seguente:

Art. 5-bis.1.
(Misure a favore di imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia)

  1. Alle domande di finanziamento per sostegno ad operazioni di patrimonializzazione, presentate, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da imprese che hanno realizzato, negli ultimi tre bilanci depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione Russa e la Bielorussia, pari ad almeno il 20 per cento del fatturato aziendale totale, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) in deroga all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

   b) la percentuale di cofinanziamento a fondo perduto di cui alla lettera a) non è superiore al quaranta per cento dell'intervento complessivo di sostegno.

  2. Per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, in favore delle imprese di cui al comma 1 nonché di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.
  3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più delibere del comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

em. 2.0100.