All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-quater, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire l'integrazione e di contribuire al superamento del trauma psicologico e del disagio legato all'evento bellico in atto, ai giovani di nazionalità ucraina in età scolare è garantita la possibilità di accedere, senza limitazione alcuna, ai servizi scolastici italiani nonché alle iniziative di doposcuola, alle iniziative ludiche e alle attività sportive.