All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b) capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Nell'ambito delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1, l'autorità adotta provvedimenti volti a favorire il contributo offerto dalla produzione di energia termica delle biomasse, anche prevedendo la modifica dei parametri previsti dal capo II del titolo V decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 concernente attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
2-ter. Al fine di favorire l'utilizzo delle biomasse nella produzione di energia termica, all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 lettera a dopo le parole: «a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici» sono aggiunte le seguenti: «a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186»;
2) al comma 1, lettera c), le parole: «, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.