All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'ambito delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1, l'autorità adotta provvedimenti che consentano di avvalersi con continuità del contributo offerto dalla produzione di energia elettrica fornita da impianti alimentati da bioliquidi sostenibili per i quali dovranno prevedersi adeguate misure di reintegro dei costi.