All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-ter, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Con la progressiva attivazione dei posti nel Sistema di accoglienza ed integrazione (SAI) di cui al comma precedente, le prefetture territorialmente competenti per territorio provvedono al trasferimento dei beneficiari nelle strutture del SAI e alla progressiva dismissione di posti attivati nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, fatte salve nuove sopraggiunte esigenze.».