All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), sostituire il capoverso Art. 2-bis. con il seguente:
Art. 2-bis.
1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e alle connesse disposizioni attuative, subordinata alla condizione che per la loro consegna non vi sia alcun ricorso a contractor e che per la stessa le Camere ricevano ogni volta preliminare informativa del Presidente del Consiglio contenente rassicurazione che non si dia luogo, da parte del cedente, ad invasioni di territori esterni all'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord.
2. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile, nel rispetto della condizione di cui al comma 1.