Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'integrale copertura delle risorse erogate per l'assistenza finanziaria a dono, nella forma di sostegno al bilancio generale dello Stato ucraino, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per il 2022 da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 110 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.