Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Esenzione IMU per le seconde case adibite all'accoglienza)
1. Al fine di favorire l'accoglienza dei cittadini ucraini, non è dovuto, per l'anno 2022, il pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da parte dei proprietari di immobili ad uso abitativo liberi che li concedano in uso gratuito a profughi provenienti dall'Ucraina.
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, valutate in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145.