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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5-ter.110. in Assemblea riferita al C. 3491-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/03/2022  [ apri ]
5-ter.110.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5-ter.
(Misure di sostegno alle imprese gravate dalla crisi in Ucraina)

  1. Per le imprese che effettuano operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione Russa o la Bielorussia che hanno realizzato un fatturato medio pari ad almeno il 10 per cento del fatturato aziendale totale negli ultimi tre bilanci depositati, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) è ammesso, in deroga all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle imprese che hanno presentato domanda di finanziamento per sostegno ad operazioni di patrimonializzazione, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

   b) il limite alla concessione di cui alla lettera a) è fissato ad un tetto massimo del 40 per cento dell'intervento di sostegno nella sua totalità;

  2. Per le imprese di cui al comma 1 è prevista la possibilità di sospendere fino a 12 mesi il pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022 per tutti i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. Il piano di ammortamento viene traslato per un periodo di tempo corrispondente.
  3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione, tenuto conto del numero complessivo delle domande presentate nonché delle risorse disponibili, fino al 31 dicembre 2022 tramite una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le quali dettano le condizioni e le modalità necessarie per la loro attuazione. Ai fini dell'efficacia del presente articolo, è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea secondo quanto disposto dall'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.