Dopo l'articolo 5-ter aggiungere il seguente:
Art. 5-ter.1.
(Esenzione dal pagamento dell'IVA sulle bollette di fornitura energetica per le imprese)
1. Le imprese con sede legale in Italia sono esentate dal versamento dell'IVA sulle bollette di fornitura energetica maturate a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.