Dopo l'articolo 5-ter aggiungere il seguente:
Art. 5-ter.1.
(Misure a sostegno del settore fotovoltaico)
1. Al fine di mitigare gli effetti avversi dei rincari dei prodotti energetici, nonché al fine di raggiungere l'autonomia energetica, è prevista l'erogazione di un credito d'imposta per l'installazione di pannelli fotovoltaici pari al 60 per cento del costo totale d'installazione da utilizzare in 5 quote annuali. L'erogazione di tale contributo non è soggetta a limitazioni dovute alla situazione patrimoniale del richiedente, ai metri quadri dell'impianto, alla classe catastale dell'immobile di riferimento.
2. I privati possono stipulare contratti di associazione tra privati al fine di installare pannelli fotovoltaici, dislocati su tutto il territorio nazionale, per la produzione di energia elettrica da cedere al gestore elettrico nazionale. La cessione dell'energia prodotta costituisce titolo per ottenere l'acquisto di energia per fini privati a un prezzo calmierato pari al 20 per cento del valore di mercato. È prevista altresì per i privati la possibilità di usare l'energia prodotta su un'immobile di proprietà presso altre unità immobiliari dello stesso proprietario.
3. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.