Dopo l'articolo 5-ter aggiungere il seguente:
Art. 5-ter.1.
(Misure a sostegno delle aziende a forte consumo di energia)
1. Per le imprese che nell'annualità di riferimento abbiano utilizzato per lo svolgimento della propria attività almeno 2,4 gigawattora di energia e che versano nella condizione per cui il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività e il valore del fatturato non sia risultato inferiore al 3 per cento, è prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica da impiegare nella produzione.
2. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.