Dopo l'articolo 5-ter aggiungere il seguente:
Art. 5-ter.1.
(Misure a sostegno delle imprese agricole)
1. Per le aziende che operano nella lavorazione di prodotti a base di grano e mais, al fine di contenere l'aumento dei costi dovuto al rincaro dei prezzi delle suddette materie prime, è prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di grano e mais da impiegare nella produzione.
2. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.