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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5-quater.101. in Assemblea riferita al C. 3491-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/03/2022  [ apri ]
5-quater.101.

  Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al fine di favorire la permanenza e l'integrazione dei cittadini ucraini rifugiati in Italia a seguito del conflitto russo-ucraino, viene erogato un contributo mensile di 300 euro fino al 31 dicembre 2022 a ogni cittadino ucraino che sia giunto in Italia a partire dal 24 febbraio 2022 e precedentemente residente in Ucraina. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con dotazione per l'anno 2022 di euro 70 milioni. Con decreto del Ministro dell'Interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.
  9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, valutati in euro 70 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145.