Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di favorire la permanenza e l'integrazione dei cittadini ucraini rifugiati in Italia a seguito del conflitto Russo-Ucraino, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con dotazione per l'anno 2022 di euro 20 milioni, per l'organizzazione di corsi di lingua italiana. Con decreto del Ministero dell'Interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.
3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145.