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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.0101. in Assemblea riferita al C. 3491-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/03/2022  [ apri ]
3.0101.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di minori provenienti dall'Ucraina)

  1. I tribunali dei minorenni, fino al 31 dicembre 2022 e comunque fino alla conclusione dello stato di emergenza connessa agli accadimenti in Ucraina, hanno la facoltà di disporre l'affidamento temporaneo familiare dei minorenni sfollati di nazionalità ucraina.
  2. Le famiglie residenti in Italia che manifestano la volontà di accogliere uno o più minori di nazionalità ucraina sono tenute a presentare la dichiarazione di disponibilità presso il comune in cui risiedono.
  3. Entro i 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, i servizi sociali e assistenziali degli enti locali, singoli o associati, anche avvalendosi dell'ausilio delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:

   a) rilascio delle informazioni sull'affido e sul relativo iter;

   b) raccolta delle informazioni relative alle caratteristiche dei soggetti affidatari ai fini della tutela dei minori quali la situazione personale, familiare e sanitaria, le motivazioni che determinano la loro volontà di prendere in affido uno o più minori di nazionalità ucraina, l'ambiente sociale in cui essi saranno inseriti, le reali capacità dei soggetti affidatari di saper far fronte alle esigenze dei minori, la loro capacità di accogliere un minore con caratteristiche particolari, nonché l'acquisizione di qualsiasi altro elemento utile;

   c) valutazione dell'idoneità all'affidamento per i soggetti richiedenti tramite la redazione di una relazione sugli elementi di cui alla lettera b).

  4. Ai comuni è affidata la redazione e il periodico aggiornamento di una lista dei nuclei familiari idonei all'affido dei minori sfollati di nazionalità ucraina che trasmettono al tribunale per i minorenni competente territorialmente.
  5. Tramite provvedimento motivato, l'affidamento viene disposto dal tribunale per i minorenni, fissandone le modalità e la durata che non può superare i sei mesi, fatta salva la facoltà di proroga.
  6. La responsabilità del programma di affidamento e della sua vigilanza è affidata al servizio sociale competente territorialmente, il quale è tenuto a dare immediata comunicazione al tribunale per i minorenni di qualsiasi evento particolarmente rilevante. Ai fini del monitoraggio del programma di affidamento, il servizio sociale competente è tenuto a presentare una relazione con cadenza trimestrale.