Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Vendita di materiali di autodifesa a giornalisti e fotoreporter nell'ambito del conflitto tra Russia e Ucraina)
1. Fino al 31 dicembre 2022 le persone fisiche iscritte all'albo dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti nonché coloro che svolgono la professione di fotoreporter o videoperatore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono acquistare, previo nulla osta del questore competente per il luogo di residenza, giubbotti antiproiettile ed elmetti per esigenze di autodifesa nell'esercizio delle rispettive professioni nel territorio ucraino.
2. Il nulla osta rilasciato dal questore deve essere esibito alle competenti autorità doganali e di frontiera all'atto dell'uscita e del rientro nel territorio dello Stato.
3. Il nulla osta abilita al trasporto dei predetti materiali nei trasferimenti che i soggetti di cui al comma 1 devono effettuare per raggiungere la frontiera dello Stato e in quelli dalla frontiera stessa al luogo di residenza.
4. Resta vietato il porto del materiale di cui al comma 1 da parte dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti nonché di coloro che svolgono la professione di fotoreporter o videoperatore nel territorio dello Stato.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1.
(Vendita di equipaggiamenti militari non letali di protezione dei giornalisti e fotoreporter)
1. È autorizzata, per l'anno 2022, la vendita di giubbotti antiproiettili ai giornalisti e fotoreporter inviati per motivi di servizio su territorio ucraino, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 28 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.