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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.0101. in Assemblea riferita al C. 3491-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/03/2022  [ apri ]
2.0101.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Vendita di materiali di autodifesa a giornalisti e fotoreporter nell'ambito del conflitto tra Russia e Ucraina)

  1. Fino al 31 dicembre 2022 le persone fisiche iscritte all'albo dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti nonché coloro che svolgono la professione di fotoreporter o videoperatore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono acquistare, previo nulla osta del questore competente per il luogo di residenza, giubbotti antiproiettile ed elmetti per esigenze di autodifesa nell'esercizio delle rispettive professioni nel territorio ucraino.
  2. Il nulla osta rilasciato dal questore deve essere esibito alle competenti autorità doganali e di frontiera all'atto dell'uscita e del rientro nel territorio dello Stato.
  3. Il nulla osta abilita al trasporto dei predetti materiali nei trasferimenti che i soggetti di cui al comma 1 devono effettuare per raggiungere la frontiera dello Stato e in quelli dalla frontiera stessa al luogo di residenza.
  4. Resta vietato il porto del materiale di cui al comma 1 da parte dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti nonché di coloro che svolgono la professione di fotoreporter o videoperatore nel territorio dello Stato.

Bellucci Maria TeresaFerro WandaMarino BernardoBagnasco RobertoVerini WalterDi Maio MarcoProvenza NicolaCorda EmanuelaPettarin Guido GermanoFornaro FedericoEhm Yana ChiaraRomaniello CristianPerego Di Cremnago MatteoBaroni Massimo EnricoMeloni GiorgiaLollobrigida FrancescoZucconi RiccardoFoti TommasoTripodi MariaCaretta Maria CristinaCiaburro MonicaPagano AlessandroMolinari RiccardoCecchetti FabrizioCoin DimitriParolo UgoZicchieri FrancescoCapitanio MassimilianoAndreuzza GiorgiaBadole MircoBasini GiuseppeBazzaro AlexBellachioma Giuseppe ErcoleBelotti DanieleBenvenuto Alessandro ManuelBianchi Matteo LuigiBilli SimoneBinelli DiegoBisa IngridBitonci MassimoBoldi RossanaBoniardi Fabio MassimoBordonali SimonaBorghi ClaudioBubisutti AureliaCaffaratto GualtieroCantalamessa GianlucaCaparvi VirginioCarrara MaurizioCastiello GiuseppinaCattoi VanessaCavandoli LauraCentemero GiulioCestari EmanueleColla JariColmellere AngelaComaroli Silvana AndreinaComencini VitoCovolo SilviaCrippa AndreaDara AndreaDe Angelis SaraDe Martini GuidoD'Eramo LuigiDi Muro FlavioDi San Martino Lorenzato Di Ivrea Luis RobertoDonina Giuseppe CesareDurigon ClaudioFantuz MaricaFerrari Roberto PaoloFiorini BenedettaFogliani KettyFontana LorenzoFormentini PaoloFoscolo SaraFrassini RebeccaFurgiuele DomenicoGalli DarioGastaldi FlavioGerardi FrancescaGermanà AntoninoGiaccone AndreaGiacometti AntoniettaGiglio Vigna AlessandroGobbato ClaudiaGolinelli GuglielmoGrimoldi PaoloGusmeroli Alberto LuigiIezzi Igor GiancarloInvernizzi CristianLazzarini AriannaLegnaioli DonatellaLiuni MarzioLolini MarioLorenzoni EvaLoss MartinaLucchini ElenaLucentini MauroMaccanti ElenaMaggioni MarcoManzato FrancoMarchetti Riccardo AugustoMariani FeliceMaturi FilippoMicheli MatteoMinardo AntoninoMorrone JacopoMoschioni DanieleMurelli ElenaPanizzut MassimilianoPaolin GiuseppePaolini Luca RodolfoPatassini TullioPatelli CristinaPaternoster PaoloPettazzi LinoPiastra CarloPicchi GuglielmoPiccolo TizianaPotenti ManfrediPretto Erik UmbertoRacchella GermanoRaffaelli ElenaRavetto LauraRibolla AlbertoRixi EdoardoSaltamartini BarbaraScoma FrancescoSnider SilvanaStefani AlbertoSutto MauroTarantino LeonardoTateo Anna RitaTiramani PaoloToccalini LucaTomasi MauraTombolato Giovanni BattistaTonelli GianniTurri RobertoValbusa VaniaVallotto SergioViviani LorenzoVolpi RaffaeleZanella FedericaZennaro AntonioZiello EdoardoZoffili EugenioZordan Adolfo
2.0101.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Vendita di equipaggiamenti militari non letali di protezione dei giornalisti e fotoreporter)

  1. È autorizzata, per l'anno 2022, la vendita di giubbotti antiproiettili ai giornalisti e fotoreporter inviati per motivi di servizio su territorio ucraino, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 28 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.