Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1.
(Cessione di equipaggiamenti militari non letali di protezione dei giornalisti)
1. Fino al 31 dicembre 2022, è autorizzata la cessione di equipaggiamenti militari non letali, quali giubbotti antiproiettili ed elmetti, per la sicurezza dei giornalisti e fotoreporter inviati per motivi di servizio su territorio ucraino. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 6.
Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1:
sostituire l'alinea con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 2.1, 4 e 5, commi 1 e 2, pari a euro 189.181.253 per l'anno 2022 e a euro 21.000.000 per l'anno 2023, si provvede:;
alla lettera b), sostituire le parole: 6 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 16 milioni di euro per l'anno 2022.